Le elezioni degli Organi Staturari SIFC, per il triennio 2011-2013, si terranno in occasione del Congresso Nazionale di Rimini, in data 20 Novembre 2010
Silvana Ballarin
Presidente della Commissione Elettorale
ESTRATTO DEL
REGOLAMENTO SIFC
Art. 9 - Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci ordinari iscritti almeno dall’anno solare precedente a quello delle elezioni, che il giorno delle elezioni siano in regola con il pagamento di tutte le quote associative.
Art. 10 - Data delle elezioni
Le elezioni si devono tenere tra il 1060° ed il 1160° giorno successivo a quello in cui sono stati eletti il Presidente e il CD uscenti.
La data ed il luogo delle elezioni sono stabiliti dalla Commissione Elettorale. Se all'interno del periodo in cui si devono svolgere le elezioni è previsto un evento congressuale o un meeting della Società, le elezioni devono obbligatoriamente tenersi nel luogo e nei giorni in cui si tiene tale evento.
Art. 11 - La Commissione Elettorale (CE)
La Commissione Elettorale è composta da un membro del CD, da questi nominato, che ne è il presidente, e da 4 membri sorteggiati tra i coordinatori dei Gruppi professionali.
La Commissione Elettorale ha il compito di:
- stabilire data e luogo delle elezioni;
- verificare il diritto di elettorato attivo e passivo di tutti i soci e stilare la lista degli elettori;
- emanare il bando per le candidature;
- rendere pubbliche le candidature;
- organizzare e sovrintendere alle operazioni di voto.
Le riunioni della CE possono tenersi per via telematica.
Il CD deve garantire alla CE le risorse materiali ed economiche necessarie allo svolgimento delle elezioni.
I membri della CE non hanno diritto di elettorato passivo.
La CE si deve costituire tra il 940° e il 970° giorno successivo a quello in cui sono stati eletti il Presidente e il CD uscenti.
Art. 12 - Indizione della data delle elezioni
La CE indice le elezioni e stabilisce data ed il luogo di svolgimento. Invia quindi a tutti gli iscritti un avviso per posta elettronica e ne dà notizia sul sito almeno 80 giorni prima della data stabilita.
Art. 13 - Verifica dell'elettorato attivo e passivo
La CE verifica il diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti. A tale scopo ha diritto di prendere visione delle scritture contabili e dello schedario dei soci. Il Tesoriere deve fornire alla CE tutta la documentazione necessaria.
La CE stila quindi la lista degli aventi diritto all'elettorato attivo e la lista degli aventi diritto all'elettorato passivo.
Art. 14 - Bando per le candidature
La CE emana il bando per le candidature inviando un avviso per posta elettronica a tutti i soci e dandone notizia sul sito web della SIFC almeno 80 giorni prima della data delle elezioni.
Art. 15 - Presentazione delle candidature
Ogni socio può candidarsi per una sola carica: presidente oppure consigliere oppure revisore dei conti oppure proboviro.
Le lettere di candidatura devono pervenire al Presidente della SIFC entro il 60° giorno precedente alla data fissata per le elezioni. Il Presidente trasmette immediatamente le lettere di candidatura alla CE.
Il socio che desidera candidarsi a Presidente deve proporre anche una lista bloccata comprendente i candidati ai 7 posti di consigliere ed un programma.
In ciascuna lista devono essere presenti:
− almeno 3 candidati di ciascun sesso;
- almeno 3 candidati appartenenti alle professioni non mediche e almeno 3 candidati medici.
Sono possibili anche candidature individuali ma solo per la carica di consigliere.
Art. 16 - Lista dei candidati
La CE ha il potere di non accettare le liste non conformi di cui all’articolo 15 di questo regolamento. Sulla base delle lettere di candidatura, la CE comunica ai soci le liste dei candidati con un avviso per posta elettronica e dandone notizia sul sito web della SIFC almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.
Art. 17 - Schede elettorali, espressione del voto e nullità delle schede
Le elezioni non possono svolgersi in altra forma che per mezzo di scheda cartacea, votata con segno di penna o matita personalmente da ciascun elettore. Non è ammessa la votazione per mezzo di posta elettronica o altro strumento.
La CE predispone una scheda per l'elezione del Presidente e dei consiglieri. Sulla scheda dovranno essere riportate le varie liste bloccate e le eventuali candidature individuali. Gli elettori potranno esprimere un solo voto: o per una lista collegata ad un candidato presidente o per un singolo candidato individuale alla carica di consigliere non collegato ad alcuna lista.
Sono considerate nulle le schede in cui viene espresso più di un voto.
Art. 18 - Divieto di delega
Non è ammessa delega nell'esercizio del voto.
Art. 19 - Modalità di svolgimento delle votazioni
Le elezioni si svolgono dalle ore 8 alle ore 18 del giorno stabilito. Non è ammesso che le elezioni si svolgano in due giorni distinti né che vi sia una interruzione nelle operazioni di voto.
L’ urna dovrà essere sempre presenziata da almeno un membro della CE durante tutto l'orario di svolgimento delle votazioni. Gli elettori devono presentarsi al seggio elettorale muniti di un documento di identità e dovranno essere identificati da un membro della CE, che verifica anche la regolarità del pagamento delle quote associative.
Art. 20 - Conteggio dei voti e proclamazione degli eletti
Lo scrutinio dei voti deve essere fatto immediatamente dopo la fine delle operazioni di voto e deve essere pubblico.
Vengono eletti i candidati inclusi nella lista che riporta la metà più uno dei voti validamente espressi (escluse quindi schede bianche e schede nulle). Se nessuna delle liste riporta la metà più uno dei voti, la CE organizza per il giorno successivo una votazione di ballottaggio tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti. Se un candidato singolo (non collegato ad una lista) ottiene la metà più uno dei voti viene proclamato eletto consigliere e la CE organizza per il giorno successivo una votazione di ballottaggio tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti. In questo caso le due liste in ballottaggio sono decurtate ciascuna del candidato più giovane. Se, oltre alla lista più votata, ci sono due o più liste a parità di voti, la lista che accede al ballottaggio verrà scelta per sorteggio.
Terminate le operazioni di scrutinio, le schede votate vengono chiuse in un plico, sigillato con le firme dei componenti della CE e conservate per le successive 24 ore.
La proclamazione degli eletti viene comunicata ai soci e resa pubblica anche attraverso il sito web della SIFC.
Art. 21 – Elezione dei Revisori dei Conti e dei Probiviri
L'elezione dei Revisori dei Conti e dei Probiviri è fatta durante l'Assemblea Generale dei soci precedente alle elezioni. La CE propone all’Assemblea dei Soci due candidati alla carica di revisori dei conti e tre candidati alla carica di probiviri. L'Assemblea vota a scrutinio palese. |